Testamento falso e indegnità a succedere
L’art. 463 del Codice civile dispone, fra l’altro, che sia escluso dalla successione, perché indegno, chi ha formato un testamento falso o ha fatto uso dello stesso essendo consapevole della sua falsità.
L’indegnità a succedere è una sanzione civilistica, che colpisce il chiamato all’eredità che si sia reso colpevole di una delle condotte tassativamente previste dalla legge.
La norma si fonda sul principio per cui sarebbe ingiusto e contro il comune sentire lasciare che chi si è macchiato di comportamenti particolarmente gravi verso una data persona possa poi beneficiare della sua eredità.
La sanzione dell’indegnità non scatta automaticamente, con il compimento della condotta censurata, ma deve essere dichiarata con sentenza.

L’indegnità può dunque colpire chi ha falsificato un testamento. Un testamento può essere falso perché creato artificiosamente e fatto ricondurre ad una persona che in realtà non lo ha mai scritto.
Si può però verificare anche il caso di un testamento falso creato in aggiunta o in sostituzione ad un testamento realmente redatto ed esistente.
L’indegnità può poi colpire, come sopra accennato, anche chi fa uso, scientemente, di un testamento falso.
Questa ipotesi si verifica ogni volta in cui una persona, pur non avendo prodotto un testamento falso o alterato un testamento esistente, ne faccia uso con piena consapevolezza del fatto che il testamento è appunto falso.
Quando Testamento Falso e indegnità a succedere
Di recente la Suprema Corte di Cassazione, con l’Ordinanza n. 19045/2020, si è pronunciata su un caso concreto, ribadendo che la formazione o l’uso consapevole di un testamento falso è causa d’indegnità a succedere, se colui che viene a trovarsi nella posizione d’indegno non provi di non aver inteso offendere la volontà del de cuius, perché il contenuto della disposizione corrisponde a tale volontà e il de cuius aveva acconsentito alla compilazione della scheda da parte dello stesso nell’eventualità che non fosse riuscito a farla di persona, ovvero che il de cuius aveva la ferma intenzione di provvedervi per evitare che si aprisse la successione per legge.
È opportuno infine ricordare che la falsificazione di un testamento integra anche un’ipotesi di reato ed è punita dall’art. 491 del Codice penale.
Giacomo Felli
Notaio
Articolo pubblicato su “L’Altro Giornale” 10/2021
Ulteriori approfondimenti potete trovarli qui: La legge per tutti – Approfondimento
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